SUCCESSIONE - IMPOSTE - Cass. civ. Sez. V Ord., 09-03-2018, n. 5746
Gli atti impositivi destinati al contribuente che sia deceduto, nell'ipotesi in cui sia stata eseguita la comunicazione di cui all'art. 65, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, da parte degli eredi circa le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale, devono essere diretti e notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato. In mancanza, gli atti impositivi intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma agli eredi collettivamente e impersonalmente...