Successione ereditaria, Quando un bene immobile può essere diviso?

Successione ereditaria, Quando un bene immobile può essere diviso?

Commento alla Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-03-2016, n. 5870 (a cura dell' Avv. Francesco Botta)

La divisione giudiziale dei beni di una comunione ereditaria, tenuto conto della loro conformazione, può dare luogo, spesso, a delle problematiche di natura tecnica.

A seguito della formazione delle quote ereditarie, in ossequio al principio generale dettato dall' Art. 718 del Codice Civile :" Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità..." . Con tale norma è, quindi, affermato il c.d. principio di "omogeneità", in forza del quale, ogni singolo erede avrà diritto, pro quota, ad una porzione di tutti i beni ricaduti in successione.

L'art. 720 c.c., tuttavia, impone dei limiti a tale principio generale, disponendo che " se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene", questi andranno assegnati con preferenza ad uno dei coeredi titolari della quota maggiore(con addebito dell'eventuale eccedenza), o anche a più coeredi qualora questi ne chiedano l'attribuzione congiunta.La norma sancisce, inoltre, che, nel caso non vi sia accordo in tal senso, si dovrà procedere alla vendita all'incanto del bene.


L' apprezzamento circa la comodità o meno del frazionamento del bene immobile, spetta al Giudice di primo grado, secondo il suo discrezionale apprezzamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5870 del 24/03/2016, ha inteso, tuttavia, chiarire ai fini dell' accertamento dei requisiti di " Comoda divisibilità del bene", quali siano i parametri a cui il Giudice di Merito dovrà attenersi, e, sul punto, ha osservato che :  

"....sotto l'aspetto strutturale...il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso ."
 

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza

 

Visualizza Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-03-2016, n. 5870


Avv. Francesco Botta

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