L'USO DI TESTAMENTO FALSO E' CAUSA DI INDEGNITA' A SUCCEDERE - Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14-09-2020, n. 19045

L'USO DI TESTAMENTO FALSO E' CAUSA DI INDEGNITA' A SUCCEDERE - Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14-09-2020, n. 19045

In tema di successioni, la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello - Presidente -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12247-2019 proposto da:

S.R., rappresentata e difesa dall'Avvocato AUGUSTO BATTAGLINI, presso il cui studio a Bologna, via Clavature 18, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

R.S.D. e RA.DA., rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO ANTONELLI ed elettivamente domiciliati a Roma, via Gian Giacomo Porro 8, presso lo studio dell'Avvocato ANSELMO CARLEVARO, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la SENTENZA n. 2186/2018 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.

Svolgimento del processo

M.P.M.E., vedovo di Mo.Ma., deceduta il (OMISSIS), con citazione notificata il 2.9/8/2007, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Pesaro, R.D. e R.D., proponendo azione di petizione dell'eredità e, contestualmente, domanda per la declaratoria di nullità del testamento olografo della defunta per falsità della relativa sottoscrizione.

I convenuti si sono costituiti e, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità del testamento, hanno proposto domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare l'indegnità della controparte a succedere alla moglie defunta ai sensi dell'art. 463 c.c., n. 6.

Il tribunale, con sentenza del 17/6/2013, per quanto ancora importa, ha dichiarato la nullità del testamento impugnato ed ha, in conseguenza, dichiarato l'appartenenza all'attore, per i due terzi, ed ai convenuti, per un terzo, dei beni devoluti dalla defunta Mo.Ma..

Il tribunale, in particolare, pur recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva concluso per la non rapportabilità a quest'ultima delle sottoscrizione dell'atto, riconducibile in realtà molto probabilmente al marito, il quale avrebbe scritto di suo pugno anche la data, con la conseguente nullità del testamento, ha ritenuto che da ciò, tuttavia, non discendesse l'indegnità a succedere dell'attore, configurabile soltanto quando l'alterazione veniva ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace laddove, nel caso in esame, si trattava di un atto di per sè già nullo perchè non sottoscritto dalla disponente.

I convenuti hanno proposto appello avverso l'indicata sentenza chiedendo, tra l'altro, che fosse dichiarata l'indegnità a succedere dell'attore e che, per l'effetto, lo stesso fosse escluso dalla successione in questione.

Disposta l'interruzione del processo a seguito della morte dell'attore in data 26/1/2015, gli appellanti hanno provveduto alla sua riassunzione nei confronti di M.M.L., Ma.Ma. e M.L. le quali, tuttavia, costituitesi in giudizio, hanno dichiarato di non essere eredi del loro zio, il quale aveva disposto per testamento in favore di S.R..

S.R., quale erede testamentaria dell'attore, si è costituita in giudizio ed, in via preliminare, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo per tardività della riassunzione per l'inesistenza e/o l'omessa notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza all'erede effettivo, e, nel merito, la conferma integrale della sentenza impugnata.

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha dichiarato l'indegnità a succedere dell'attore nell'eredità della defunta, con la sua conseguente esclusione dalla relativa successione.

La corte, in particolare, ha, innanzitutto, esaminato l'eccezione di estinzione del processo per tardività della riassunzione e ne ha ritenuto l'infondatezza. La corte, al riguardo, ha ritenuto che la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., sicchè, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo. Nel caso di specie, quindi, ha aggiunto la corte, l'estinzione del processo non può essere dichiarata per non avere la parte provveduto a notificare, nel termine giudizialmente assegnatogli, il ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato, ed il decreto di fissazione d'udienza, stante la necessità di accertare l'esistenza degli eredi effettivi della controparte deceduta, integrando nei loro confronti il contraddittorio.

La corte, poi, ha esaminato il merito del gravame e ne ha ritenuto la fondatezza lì dove, in particolare, gli appellanti, nel condividere la ricostruzione fattuale operata dal tribunale e le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, avevano dedotto l'erroneità delle conseguenze giuridiche che il tribunale ne aveva tratto. La corte, sul punto, dopo aver dichiaratamente condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto di far rientrare la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 463 c.c., n. 6, "essendosi in presenza di una scheda testamentaria non riconducibile alla disponente" (come accertato dal consulente tecnico d'ufficio che, pur ritenendo autentica la scritturazione del testo del testamento olografo, ha tuttavia escluso l'autografia della firma) "bensì riferibile "molto probabilmente" al marito... che avrebbe scritto di suo pugno anche la data", ne ha ritenuto l'erroneità nella parte in cui il tribunale non ne ha fatto conseguire l'esclusione dell'attore dalla successione della moglie per indegnità sul rilievo che, nella specie, si era in presenza di un falso innocuo, essendo stata apposta la firma falsa su una scheda testamentaria di per sè invalida in quanto non sottoscritta dalla testatrice, laddove l'indegnità a succedere si configurerebbe, secondo il tribunale, soltanto quando l'alterazione vada ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace. In realtà, ha osservato la corte d'appello, il caso di specie rientra, come detto dagli appellanti, non già nell'ambito disciplinato dall'art. 463 c.c., n. 5, che prevede come causa di indegnità l'ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata, ma nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 463 c.c., n. 6, che regola il caso della formazione o dell'uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all'utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore. E si è in presenza di un testamento falso, ha aggiunto la corte, anche nel caso di apposizione ad un documento, anche se redatto nel suo contenuto dal testatore, di una sottoscrizione apocrifa e/o di una data da parte di persona diversa da quest'ultima, trattandosi di un documento non configurabile come testamento per mancanza di elementi considerati essenziali a norma dell'art. 602 c.c., essendo stata creata soltanto l'apparenza di un atto di ultima volontà che in realtà non sussiste in quanto privo della firma del testatore anche se da questo redatto. Nè, ha aggiunto la corte, è necessario ai fini dell'indegnità a succedere che il testamento contenga disposizioni contrarie alla reale volontà del de cuius: in effetti, non è possibile conoscere quali fossero concretamente gli intendimenti della Mo. la quale, redatta la scheda di proprio pugno, si è astenuta dal sottoscriverla, e tale circostanza, ha concluso la corte, esclude in radice la riferibilità del testamento alla volontà della Mo., nè è stata fornita la prova, che grava su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi d'indegnità, circa la corrispondenza delle disposizioni contenute nel testamento alle effettive ultime volontà della redattrice. La corte, pertanto, ha ritenuto la configurabilità del caso di indegnità previsto dall'art. 463 c.c., n. 6, con la conseguente esclusione dell'attore dalla successione della moglie.

S.R., con ricorso notificato l'8/4/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

R.S.D. e Ra.Da. hanno resistito con controricorso notificato in data 9/5/2019 e depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2917 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, disattendendo la relativa eccezione, non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte non ha considerato che la S. era stata nominata erede testamentaria dell'attore con testamento pubblicato sin dall'(OMISSIS) e che, di conseguenza, la sua qualità di erede era facilmente rinvenibile, con il semplice utilizzo dell'ordinaria diligenza, consultando il registro generale dei testamenti, per cui, non essendo ravvisabile alcuna difficoltà nell'individuazione dell'erede, consegue necessariamente che gli appellanti hanno omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza all'erede testamentaria e che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, verificatasi una causa d'interruzione del processo, a fronte di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice per cui, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo. La fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo, infatti, unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi) ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto del cit. art. 291, comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3. (Cass. n. 9819 del 2018; conf., Cass. SU n. 14854 del 2006; Cass. n. 13683 del 2012). La riassunzione del processo si perfeziona, in effetti, nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, con la conseguenza che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicchè, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.), entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 6921 del 2019). La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto, in definitiva, è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., sicchè, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente o, comunque, non sia stata, come nel caso di specie, correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario (vale a dire i presunti eredi legittimi dell'appellato in luogo dell'erede testamentaria), il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può (come correttamente deciso dalla corte d'appello) dichiarare l'estinzione del processo (Cass. n. 21869 del 2013; conf. n. 7661 del 2015 n. 2174 del 2016).

3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 463 c.c., n. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'indegnità a succedere dell'attore nell'eredità della moglie.

3.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha dato per scontato che l'attore avesse apposto la data e la falsa sottoscrizione alla scheda testamentaria redatta dalla moglie laddove, in realtà, la consulenza tecnica d'ufficio grafologica disposta nel corso del giudizio di primo grado non aveva certo concluso per la sicura attribuzione della firma falsa della Mo. al marito, limitandosi ad esprimere sul punto un giudizio di sia pur alta probabilità che, però, non significa certezza, laddove l'applicazione della norma sull'indegnità a succedere presuppone l'esatta ed inequivocabile individuazione dell'autore della falsificazione del testamento.

3.3. La corte d'appello, inoltre, ha aggiunto la ricorrente, senza considerare che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, la scheda testamentaria era stata certamente redatta dalla defunta e che, pertanto, quanto meno al momento della sua redazione, quelle fossero le sue volontà, ha ritenuto che non era stata fornita la prova che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria corrispondessero effettivamente alle ultime volontà della redattrice.

3.4. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte ha omesso totalmente di considerare quello che sarebbe stato il vantaggio conseguito dal M. dall'alterazione del testamento, visto che l'attore non avrebbe ricevuto alcun vantaggio da tali disposizioni testamentarie, che gli lasciavano solo l'usufrutto dei beni e la quota di proprietà di un magazzino, privandolo della proprietà di tutti gli altri beni immobili, laddove, al contrario, l'indegnità a succedere non scaturisce dall'automatica falsificazione di una scheda testamentaria o dal consapevole uso della stessa ma postula anche una sostanziale divergenza tra il suo contenuto e la vera intenzione del de cuius.

4.1. Il motivo, in entrambe le censure nelle quali risulta articolato, è infondato.

4.2. Quanto alla prima, la Corte rileva che, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), l'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, consente di denunciare in cassazione (oltre all'anomalia motivazionale - nella specie neppure invocata - che si traduca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). L'ammissibilità di tale deduzione, però, richiede che il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, adempia all'onere di indicare, con la dovuta specificità, il "fatto storico", principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) - vale a dire, a seconda dei casi, un accadimento o una circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico (cfr. Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) - il cui esame sia stato omesso, nonchè il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonchè, infine, la sua "decisività" (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel caso di specie, la ricorrente non ha specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che il tribunale, pur se oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio e decisivi ai fini della definizione della controversia, avrebbe del tutto omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare un'inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. L'apprezzamento delle prove raccolte, in effetti, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: lì dove, in particolare, la corte d'appello, condividendo l'apprezzamento svolto sul punto dal tribunale (e rimasto del tutto privo di censure da parte dell'appellato), ha inequivocabilmente ritenuto che la scheda testamentaria, pur se redatta dalla de cuius, era stata, però, sottoscritta dal marito.

4.2. Quanto alla seconda censura, la Corte si limita a rilevare che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di un fatto decisivo, ha ritenuto che non era stata fornita la prova, che grava su chi ha posto in essere una condotta riconducibile ad uno dei casi d'indegnità, circa la corrispondenza delle disposizioni contenute nel testamento alle effettive ultime volontà della redattrice, facendo, in tal modo, corretta applicazione del principio, più volte affermato in sede di legittimità, secondo il quale la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius perchè il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n. 15375 del 2000).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di giudizio, che liquida in Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020


Avv. Francesco Botta

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