Separazione, si ha diritto al mantenimento anche se il matrimonio è breve

Separazione, si ha diritto al mantenimento anche se il matrimonio è breve

Commento alla  Cass.VI sezione civile ordinanza n. 2343 del 5/02/2016 (a cura dell’Avv. Francesco Botta)

Degna di nota è l’ordinanza n. 2343 del 5/02/2016 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione VI sezione civile , la quale ha chiarito che l’assegno di mantenimento, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato di effimera durata , va in ogni caso corrisposto all’ex coniuge , atteso che la durata dell’unione matrimoniale può incidere solamente con riguardo alla misura della somma da corrispondersi (di cui all’art. 5 della legge n. 898/70) ma non sul riconoscimento del diritto al mantenimento, poiché la finalità di tale strumento, è quella di tutelare la parte economicamente più debole e socialmente svantaggiata.

La Suprema Corte, ha accolto,quindi, il ricorso di una donna che chiedeva esserle riconosciuto l’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge , dopo che il Tribunale,in primo grado, e la Corte di Appello, le avevano disconosciuto tale diritto a causa della brevissima durata del matrimonio,che nel caso in esame ,era stata di soli tre mesi.

I Giudici di legittimità hanno, quindi ,disatteso quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio censurando la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali  precedentemente elaborati in materia di assegno divorzile, rifacendosi,peraltro, ad un'altra recente pronuncia secondo cui  “l’accertamento del diritto all’ assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e dei contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché deal reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. (Cass. civ, sez. I, n. 11870 del 9/06/2015)

Si riporta di seguito,in allegato, il testo integrale dell’ Ordinanza

Visualizza Cass. sez. VI Civile 1, ordinanza 19 novembre 2015 – 5 febbraio 2016, n. 2343


Avv. Francesco Botta

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