L’omessa comparizione del querelante va intesa come remissione tacita della querela.

 L’omessa comparizione del querelante va intesa come remissione tacita della querela.

Commento alla Cassazione Penale, Sez. V, 23 marzo 2016 n. 12417 ( a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

Rilevanti novità vanno segnalate, con riguardo alla condotta processuale della persona offesa dal reato, qualora questi abbia assunto le vesti di Querelante. Ed invero,con la recentissima pronuncia  n. 12417 del 23 marzo 2016 ,  la Suprema Corte di Cassazione ha inteso ricondurre  il caso concreto di mancata comparizione in giudizio del querelante all’ipotesi di remissione tacita della querela di cui alla previsione normativa dell’ art. 152 del Codice Penale.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte ha evidenziato puntualmente come la mancata presentazione della parte querelante in udienza debba essere intesa quale totale disinteresse della stessa parte lesa alla celebrazione del processo, e quindi, quale inequivocabile manifestazione della volontà di abbandonare la pretesa punitiva nei confronti del reo.

Tanto premesso, la  c.d. remissione tacita della querela per omessa comparizione del denunciante ,determina l’estinzione del reato oggetto d’imputazione  in forza dell’art. 531,  C.p.p. il quale, al secondo comma, prevede che , il riconoscimento in capo al  presunto reo della causa estintiva del reato può essere pronunciata anche nell’ipotesi di dubbio sulla prova dell’esistenza della stessa ,atteso che l'impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo dell'innocenza.

Le affermazioni della Suprema Corte di Cassazione,quindi, si sono discostate sensibilmente  dal costante orientamento giurisprudenziale in materia, laddove  si era sempre rimarcata  l’inattitudine della mancata comparizione del querelante , anche nei casi in cui questo fosse stato destinatario di uno specifico e formale avviso da parte dell’ Autorità Giudiziaria,  ad integrare gli estremi della remissione tacita di cui all’art. 152 C.p. – attesa  l’incapacità di tale comportamento, a configurare una univoca rappresentazione della volontà della persona offesa di desistere dalla pretesa punitiva in giudizio.

Si riporta di seguito,in allegato, il testo integrale della sentenza:

 

Visualizza Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 12417 Anno 2016


Avv. Francesco Botta

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