Vendita Automobili, la Casa Produttrice può rispondere dell’inadempimento della Concessionaria apparente
Commento alla Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1819/2017 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)
La casa produttrice di automobili risponde dell’obbligazione assunta dalla concessionaria non autorizzata, qualora ne abbia colpevolmente tollerato l’abusiva ingerenza nella propria sfera giuridica. Questo è il principio di diritto affermato dal Tribunale di Torre Annunziata con la Sentenza n. 1819/2017 pubblicata il 21 Giugno 2017.
Nel caso sottoposto al vaglio del Giudice, la Ford italia S.p.a. si era opposta al Decreto Ingiuntivo dapprima ottenuto da un cittadino consumatore, in virtù della mancata consegna di una automobile acquistata presso una concessionaria non autorizzata, che si presentava al pubblico quale rivenditore ufficiale Ford.
In particolare, l’opponente eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva circa il rapporto contrattuale dedotto dall’opposto a fondamento delle pretese monitorie, assumendo che lo stesso fosse intercorso unicamente tra il consumatore e la concessionaria non autorizzata e che l’attività di vendita era stata quindi compiuta sine titulo per cui gli inadempimenti ad essa conseguenti erano imputabili soltanto alla stessa.
La difesa del consumatore, ha controdedotto, la piena consapevolezza in capo alla casa produttrice dell’attività di rivendita abusivamente esercitata, eccependo che , la stessa aveva con la sua condotta colpevolmente omissiva del controllo delle procedure di vendita e dell’utilizzo del marchio usato per comunicazioni ingannevoli, nonché col suo atteggiamento tollerante, contribuito ad ingenerare presso la clientela un affidamento incolpevole circa la sussistenza di poteri di rappresentanza in capo alla concessionaria non autorizzata, del quale doveva rispondere in virtù del principio di apparentia iuris, chiedendo pertanto la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto.
In accoglimento delle tesi del consumatore, il Tribunale di Torre Annunziata, rilevata all’esito dell’istruttoria, la piena cognizione della casa produttrice circa l’irregolare attività di vendita di veicoli posta in essere dalla concessionaria, ha confermato il decreto ingiuntivo rinvenendo nella fattispecie “una delle ipotesi più comuni di rappresentanza apparente, costituita dalla c.d. rappresentanza tollerata. Tale figura ricorre ogni qualvolta il rappresentato pur essendo a conoscenza dell’abusiva attività negoziale del sedicente rappresentante, non intervenga per far cessare tale ingerenza (Cass. civ., 4113/2016; Cass. civ., 9902/1995; Cass. civ., 1660, 1980). La condotta del rappresentato può sostanziarsi sia in comportamenti omissivi di tolleranza della situazione creata dallo pseudo rappresentante, sia nell’agevolare il protrarsi di situazioni ambigue idonee a trarre in errore altri soggetti.”
Si riporta, in allegato, il testo integrale della Sentenza.