Insegnanti - L'estinzione della Procedura di Mobilità non pregiudica i diritti acquisiti
Commento Alla Sentenza n. 507/2017 emessa Dal TAR Liguria , I Sez, pubblicata in data 08/06/2017
la questione relativa alle migliaia di trasferimenti di insegnanti su ambiti territoriali lontani , disposti dalla L. n. 107/2015, maggiormente nota come “ Legge della Buona Scuola “ ha dato luogo ad ingenti disagi determinati dalla illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti di assegnazione delle sedi , innescando, conseguentemente, una serie di ricorsi che hanno Travolto il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Degna di nota è la Sentenza n. 507/2017 emessa dal TAR Liguria ,Sezione I con la quale, lo studio Legale Bottalegal & Partners , dell’ Avv. Francesco Botta, ha conseguito una importante pronuncia sulla scia dell’Ordinanza n. 567 del 06/09/2016 emessa dal Tribunale di Savona, in funzione del Giudice del Lavoro, che già aveva messo in risalto e censurato l’illegittimo comportamento degli Uffici Scolastici Provinciali, che in violazione delle norme vigenti, non avevano riconosciuto la precedenza ex L. 104/92 nel caso in cui i relativi certificati prevedessero una “rivedibilità” a distanza di tempo.
I Giudici Amministrativi, in quest’occasione , sebbene in un giudizio avente ad oggetto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla citata Ordinanza, hanno inteso rafforzare ulteriormente il principio in precedenza affermato dal Giudice di Merito,sia sotto il profilo dell’effettività della tutela ma soprattutto sulla necessità della riapertura dei termini relativi alla procedura di mobilità degli insegnanti prevista dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015.
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte Ligure, Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’interessata chiedeva che venisse ordinato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di adottare, anche tramite gli uffici decentrati, gli “atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza n. cron. 567/2016 emessa dal Tribunale di Savona”, in particolare disponendo che la ricorrente fosse assegnata alla sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.
Premettevano i Giudici che con atto del 21 settembre 2016, adottato in dichiarata esecuzione dell’ordinanza del giudice del lavoro, il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria aveva riconosciuto all’ interessata “la precedenza L. 104 art. 33 commi 5 e 7, ai fini della partecipazione al piano straordinario di mobilità ex L. 107/2015” ma, nonostante tale determinazione ed una successiva diffida della docente, non è stata modificata la sede lavorativa cui la stessa è assegnata per il triennio.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, resisteva quindi in giudizio ,deducendo la cessata materia del contendere sulla scorta del citato provvedimento amministrativo. In udienza la difesa della ricorrente eccepiva , tuttavia, come tale provvedimento del MIUR avesse una portata meramente formale ed elusiva del Giudicato.
La Prima Sezione del Tar Liguria, in pieno accoglimento delle difese della Docente, ha quindi affermato:
” Il comando contenuto nel provvedimento del giudice ordinario comportava l’inequivoca attribuzione del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, ossia la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (nella fattispecie: il coniuge).Ha precisato il giudice ordinario, altresì, che tale risultato avrebbe dovuto essere raggiunto attraverso il riconoscimento del diritto di precedenza nell’ambito della procedura di mobilità ex art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.
Trattandosi di procedura già conclusa al momento dell’emanazione del provvedimento giurisdizionale, occorreva provvedere, ovviamente, alla riedizione delle operazioni relative alla posizione dell’odierna ricorrente.
E’ quasi superfluo rilevare che il riconoscimento formale della precedenza, con atto del 21 settembre 2016, non può ritenersi in alcun modo satisfattivo dell’interesse di parte ricorrente (e non determina, pertanto, il venir meno della materia del contendere), poiché tale determinazione non è stata seguita da alcuna iniziativa concretamente intesa a modificare la sede di lavoro dell’interessata.”
Tale provvedimento, nella sua pregnante portata, sancisce quindi l' importante principio secondo il quale l' estinzione della procedura di mobilità degli insegnanti non può pregiudicare i diritti acquisiti e l' effettività della tutela dei soggetti interessati.
Si riporta di seguito, in allegato, la copia integrale della Sentenza n. 507/2017 emessa dal TAR Liguria - Sez. I