Maggiori somme in Pensione? L'INPS non può richiederne la restituzione.

Maggiori somme in Pensione? L'INPS non può richiederne la restituzione.

Commento alla Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-01-2017, n. 482 (a cura dell’Avv. Francesco Botta)

Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.

Questo è quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la Sentenza n. 482 dell’ 11 Gennaio 2017, che ha inteso porre un argine all’illegittima condotta posta in essere dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,il quale, con sempre maggior frequenza , ha provveduto a formulare ad ignari pensionati formali inviti alla restituzione di somme da questi, a suo dire, indebitamente percepite.

Le somme illegittimamente richieste dall’ I.N.P.S. spesso avevano riguardo a molteplici annualità , tali da costituire un debito di ingente entità con contestuale sensibile decurtazione delle future prestazioni previdenziali a carico del pensionato.

Tale importante arresto giurisprudenziale, che certamente fungerà da apripista a numerosi ricorsi, ha inteso valorizzare  l’articolo 52 comma 2 della L .n. 88/1989 che sancisce il principio di irripetibilità delle pensioni ed a lettera del quale : “Nel caso in cui, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”

Nel caso sottoposto ai Giudici di Legittimità , L’ I.N.P.S. aveva proposto Ricorso per Cassazione, avverso una pronuncia della Corte d' Appello di Milano che aveva  favorevolmente accolto le tesi di un ex dipendente pubblico al quale l’Istituto di Previdenza aveva chiesto la restituzione di somme erogate in misura maggiore.

La pretesa della Ricorrente veniva fondata sul dispositivo dell’ art. 2033 del Codice Civile , rubricato come <<Indebito oggettivo>>, il quale recita: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato .Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

Tuttavia la Corte ha rilevato come la disciplina dell' art. 52 della L .n. 88/1989 “è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. “ ponendosi quindi in rapporto di specialità.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza

Visualizza Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-01-2017, n. 482


Avv. Francesco Botta

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