Condominio,Quando è rimborsabile la spesa anticipata dal singolo condomino?

Condominio,Quando è rimborsabile la spesa anticipata dal singolo condomino?

Commento alla Cass. civ. Sez. II, 23-09-2016, n. 18759 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 18759 del 23-09-2016 che ha inteso nuovamente valorizzare il consolidato principio di sostanziale distinzione tra la disciplina dell'art. 1134 c.c., che ha riguardo alla materia condominiale, e l'art. 1110 c.c, che invece regola l’istituto della comunione.

L’art. 1134 del Codice Civile, dispone: “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.

Di diverso tenore l’art. 1110 c.c. : “Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, una società proprietaria di un immobile, aveva agito nei confronti di un condomino al fine di ottenere il rimborso pro quota delle spese, anticipate per ovviare alla manutenzione ordinaria e straordinaria di parti ed impianti comuni, alla quale si era proceduto autonomamente senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’ Amministratore o dell’ assemblea dei condomini.

La Corte ha osservato :“In ordine alla rilevanza delle spese anticipate dal singolo condomino, l'art. 1134 c.c. fissa criteri particolari, in deroga al disposto dell'art. 1110 c.c., dettato in tema di comunione, che riconosce il diritto al rimborso in favore del comunista il quale ha anticipato le spese necessarie per la cosa comune nel caso di trascuranza degli altri partecipanti e dell'amministratore”.

I Giudici hanno sottolineato, tuttavia,  che per quanto attiene il Condominio: “la "trascuranza" degli altri partecipanti e dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di "spese urgenti".

Il carattere di urgenza di cui all’art. 1134 del Codice Civile, costituisce infatti nella ratio della norma, una sorta di argine a possibili ingerenze connotate da mero arbitrio, da parte di taluni condomini, ed infatti la Suprema Corte,precisa: “Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, per tali intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune, l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sè o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità”.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza

Visualizza Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2016, n. 18759


Avv. Francesco Botta

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