Bolletta con consumi eccessivi, Interviene la Cassazione
Commento alla Cass. civ. Sez. III, 22-11-2016, n. 23699 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)
La Corte di Cassazione,Terza Sezione Civile, con la Sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016 è intervenuta sul tema del contratto di somministrazione , con riguardo alle contestazioni dei consumi così come rilevati dal c.d. “contatore”.
Il disposto dell’art. 1559 del Codice Civile, qualifica tale contratto come quello “ con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”
La somministrazione costituisce, quindi, una tipica ipotesi di contratto di durata, con effetti obbligatori ed a titolo oneroso, dove un soggetto (di solito un imprenditore, o un’azienda) detto “fornitore”, si obbliga ad erogare, dietro corrispettivo, ad altro soggetto, il c.d.“fruitore”, la fornitura continuativa di beni quali gas, luce, acqua, traffico telefonico ecc.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte,nel giudicare sulla contestazione di alcune fatture emesse in relazione a consumi idrici, e che si assumeva riportassero dei consumi eccessivi, ha inteso tracciare le linee guida con riguardo all’ onere della prova, affermando che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione degli stessi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del fruitore, è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, fosse perfettamente funzionante, spettando, invece, al fruitore del servizio provare che l'eccessività dei consumi è dipesa da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
Ed invero, l’orientamento dei giudici, finisce per consolidare quanto già espresso nel 2011 dalla medesima sezione con la sentenza n. 13193, allorquando si è affermato che : “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”.
Da segnalare, inoltre, che sulla scorta di quest’ultimo intendimento, anche una corte di merito, e nello specifico il Tribunale di Caltanissetta, con una sentenza del 2013 , seppur in relazione all’ erogazione di traffico telefonico,ha stabilito che : “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato arrecato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale”.
Se ne deduce pertanto che, In caso di contestazione della bolletta e dei relativi consumi indicati, non è sufficiente la lettura del contatore a dimostrare l'effettivo ammontare dei consumi, ricadendo sull’azienda erogatrice l’onere di dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione.
Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della sentenza.