Licenziamento per crisi aziendale, Cosa deve provare il datore di lavoro?

Licenziamento per crisi aziendale, Cosa deve provare il datore di lavoro?

Commento alla Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2016, n. 12101 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

Interessante e degna di nota la Sentenza n.12101 del 13-06-2016, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha avuto modo di chiarire quali siano gli oneri probatori, in capo al datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, un Lavoratore era stato rimosso dal proprio posto di lavoro, a causa di un riassetto organizzativo dell’azienda, dettato dalla crisi economica ed orientato ad una sensibile riduzione dei costi di gestione.

I giudici di Legittimità , sul punto , hanno inteso .”… per la validità d'un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non basta che esso sia l'effetto della soppressione del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, ma è necessario che l'azienda sia impossibilitata al suo repechage (Reimpiego), ossia non abbia come riutilizzarlo, consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale analoga a quella soppressa".

Il Datore di Lavoro, avrà altresì l’onere di dimostrare : “….di non avere effettuato, per un congruo periodo di tempo dopo il recesso, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quella del lavoratore licenziato (cfr., ex  pluribus, Cass. n. 13112/14 e Cass. n. 21579/08)."

La Cassazione ha ritenuto,quindi, di discostarsi dal suo pregresso orientamento, secondo cui, gravava sul dipendente un dovere di “collaborazione” al fine di individuare le modalità di un possibile reimpiego, indicando altri posti in cui poter essere utilmente riallocato, o all’occorrenza, una diversificazione delle proprie mansioni lavorative.

Secondo l’attuale interpretazione della Corte, il Lavoratore,dovrà solo ed esclusivamente provare l'esistenza d'un rapporto di lavoro risolto dal licenziamento intimatogli, nonché l'altrui inadempimento, vale a dire l'illegittimo rifiuto di continuare a farlo lavorare oppostogli dal Datore di Lavoro in assenza di giusta causa o giustificato motivo, mentre su questi incombe allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire l'effettiva esistenza d'una giusta causa o d'un giustificato motivo di recesso.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza

Visualizza Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2016, n. 12101


Avv. Francesco Botta

Rimani aggiornato, seguici su Facebook