Responsabilità Medica,la pregressa patologia del paziente non scagiona il medico

Responsabilità Medica,la pregressa patologia del paziente non scagiona il medico

Commento alla  Cassazione Civile, sez. III,  sentenza n.3893 del 29/02/2016  (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

Non va  immune da responsabilità il medico che abbia commesso un errore nell’esercizio della prestazione professionale, qualora sussista una pregressa patologia nel paziente . Questo è quanto affermato dalla  III  Sez. Civ. della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n.3893 del 29/2/16.

I Giudici di Legittimità, quindi, in conformità al cristallizzato orientamento, largamente maggioritario, sul tema del concorso di cause nella determinazione del danno, si sono posti nuovamente in contrasto  con il principio esposto nella sentenza n. 975/2009,  secondo cui, nel caso di concorso della condotta del sanitario e di un fattore pregresso, costituito dalla situazione patologica del paziente, il giudice deve valutare la diversa incidenza delle concause,al fine di pervenire ad una giusta quantificazione del danno.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la condotta negligente di un medico aveva cagionato in un neonato, già affetto da sindrome di Down, un danno neurologico da grave asfissia, cui era derivata un'invalidità totale del bambino.

Il giudice di prime cure , aveva riconosciuto  la sussistenza di un danno patrimoniale da invalidità lavorativa futura pari al 100% . Di diverso avviso, tuttavia , la Corte di Appello che riduceva della metà la percentuale di danno risarcibile affermando che : “cause preesistenti alla invalidità cagionata dal personale responsabile avrebbero, presumibilmente, comunque impedito il raggiungimento di un livello reddituale medio"

La Suprema Corte, ha inteso censurare tale ultimo intendimento ,  osservando che  l'ipossia (asfissia), causata dal comportamento colposo del medico, è una patologia che ha attitudine a determinare,  di per sé, un'invalidità permanente del 100% e che ritenerla,quindi, una semplice concausa della sopravvenuta totale invalidità e non invece causa esclusiva, esula da qualsiasi presupposto logico.

Si riporta di seguito,in allegato,il testo integrale della sentenza:

Visualizza Cassazione Civile, sez. III, sentenza n.3893 del 29/02/2016


Avv. Francesco Botta

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