L' offesa sul social network può integrare il reato di Stalking

L' offesa sul social network può integrare il reato di Stalking

Commento alla Cass. pen. Sez. V, Sent., 23-05-2016, n. 21407 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

Sebbene una condotta isolata, costituita dalla pubblicazione di una invettiva o offesa  sui “social” ,ed indirizzata ad una persona , può singolarmente considerata, integrare il reato di diffamazione o minaccia ( di cui agli art.li 595 e 612 del Codice Penale) , questa se reiterata nel tempo può costituire, a tutti gli effetti di legge, il reato di Stalking.

Questo è  quanto ha inteso la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha specificato, altresì, che per configurarsi tale fattispecie, è necessario che il comportamento tenuto dal reo, vada ad ingenerare uno “stato di ansia e di paura nei destinatari” e che la singola invettiva può andarsi ad incardinare in un “disegno criminis” ben più ampio, che ha quale sua finalità , quella di porre in essere attività di natura persecutoria.

I Giudici di Legittimità , hanno quindi rigettato il ricorso di un uomo, che per le offese perpetrate nei confronti degli ex suoceri a mezzo facebook , chiedeva essergli addebitato il più lieve reato di diffamazione.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza

Visualizza Cass. pen. Sez. V, Sent., 23-05-2016, n. 21407


Avv. Francesco Botta

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