ESECUZIONE FORZATA - Dichiarazione del terzo di sussistenza di precedenti pignoramenti - Cass. civ. Sez. III Ord., 05-04-2023, n. 9433

Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di...

PIGNORAMENTO IMMOBILI IN COMUNIONE LEGALE - Cass. civ. Sez. III Sent., 07-04-2023, n. 9536

Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione. (Cassa...

ESECUZIONE FORZATA - Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 06-10-2021, n. 27073

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l'ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, e impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello...

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI - Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18-07-2018, n. 19105

La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa. (Nel caso di specie, l'opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di...