LUCI E VEDUTE - Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11-01-2018, n. 496

LUCI E VEDUTE - Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11-01-2018, n. 496

In tema di sentenza civile, deve reputarsi sussistente il vizio di omessa pronuncia su una domanda, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., laddove il giudice, dopo aver provveduto all'accertamento della servitù di aria e luce, non abbia deciso sulla domanda, rispetto alla quale detto accertamento costituiva pronuncia strumentale, di demolizione delle opere assunte come lesive di tale servitù e di risarcimento dei danni, essendo mancata la statuizione su un'espressa richiesta della parte diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20677-2013 proposto da:

N.E.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CHIATANTE;

- ricorrente -

contro

P.F., M.R., rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELA ALIANI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 561/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

N.E.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 561/2012, depositata il 1 settembre 2012. M.R. e P.F. resistono con controricorso.

La causa ebbe inizio con citazione notificata il 25 settembre 2004 da N.E.G. ai coniugi M.R. e P.F., per sentir accertare l'esistenza di una servitù di aria e luce in favore del proprio immobile, sito alla via (OMISSIS), esercitata, quanto meno dal 1973, per il tramite di una finestra posta nel muro comune a confine con l'immobile di proprietà M.R. e P.F.. L'attrice dedusse che i vicini avevano edificato una tettoia coperta sul terrazzino dell'edificio confinante, che aveva inglobato la finestra del suo bagno e perciò diminuito aria e luce nella sua proprietà. N.E.G. richiese ancora la condanna all'abbattimento della tettoia, l'accertamento del carattere emulativo della permanente chiusura dei pannelli della stessa e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. M.R. e P.F. domandarono in via riconvenzionale che l'attrice fosse condannata a regolarizzare l'apertura lucifera. L'adito Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, con sentenza del 28 gennaio 2009 rigettò le domande di N.E.G. ed accolse la riconvenzionale M.R. e P.F.. La Corte d'Appello di Lecce ha poi accolto in parte l'appello di N.E.G., rigettando la riconvenzionale spiegata da M.R. e P.F.. La Corte d'Appello, data per pacifica l'esistenza di un muro comune agli appartamenti confinanti di proprietà delle parti, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'apertura di luce irregolare su muro comune ha sostanza di jus in re aliena ed è perciò acquisibile per usucapione. La sentenza d'appello ha respinto, invece, la pretesa di repressione degli atti emulativi, ritenendo estranea alla fattispecie ex art. 833 c.c. la costruzione della tettoia, e poi dichiarato assorbiti gli altri motivi di gravame.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Servello, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, l'assorbimento del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi.

I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il primo motivo di ricorso di N.E.G. censura l'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di ripristino delle distanze mediante abbattimento dell'opera e sulla domanda di risarcimento dei danni. Si tratta di domanda proposta già nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e riproposta in appello, come risulta anche dalle conclusioni trascritte nella sentenza della Corte di Lecce.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la sentenza impugnata, dopo aver accertato l'esistenza della servitù, non dà conto della conseguente domanda di abbattimento dell'opera che ne limita l'esercizio.

Il terzo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 907, 1102 e 2043 c.c., sempre quanto al rigetto delle domande ripristinatorie e risarcitorie.

Il quarto motivo di ricorso deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento degli atti emulativi, che era riferita alla permanente chiusura dei suoi pannelli mobili, in modo da impedire la presa d'aria del bagno della ricorrente.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine al regolamento delle spese.

Il primo motivo di ricorso, inerente l'omessa pronuncia sulle domande di abbattimento della tettoia e di risarcimento del danno, è fondato, e rimane nell'accoglimento dello stesso assorbito l'esame dei restanti motivi di ricorso, atteso che, ove sussista la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ovvero la violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non vi è spazio per la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto tali vizi presuppongono che vi sia stato l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione.

La Corte d'Appello di Lecce ha accolto la confessoria servitutis proposta da N.E.G., avendo ritenuto provata l'esistenza del relativo diritto mediante acquisto per usucapione, trattandosi di apertura realizzata in un muro comune tra un vano e l'altro del medesimo edificio con lo scopo di dare ad uno di essi aria e luce attraverso l'altro, e, in quanto tale, non di mera estrinsecazione del diritto di proprietà, quanto di esercizio di uno "ius in re aliena".

L'attrice, poi appellante, aveva tuttavia domandato non solo di far dichiarare l'esistenza della servitù, ma anche il conseguente mutamento dello stato di fatto dei luoghi, mediante la demolizione della tettoia realizzata in spregio all'acquisita servitù, ovvero la rimessione in pristino ex art. 2933 c.c., nonchè il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Deve quindi reputarsi sussistente il vizio di omessa pronuncia su una domanda, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., come denunciato dalla ricorrente, ove il giudice, dopo aver provveduto all'accertamento della servitù di aria e luce, non ha deciso sulla domanda, rispetto alla quale detto accertamento costituiva pronuncia strumentale, di demolizione delle opere assunte come lesive di tale servitù e di risarcimento dei danni (arg da. Cass. Sez. 2, 06/02/1970, n. 260), essendo mancata la statuizione su un'espressa richiesta della parte diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge. Nè tale pronuncia sulla domanda di demolizione e risarcitoria può dirsi assorbita dall'accoglimento della domanda confessoria, o dal rigetto della domanda di cessazione di atti emulativi, non conseguendo al primo la tutela richiesta nel modo più pieno dalla N., nè comportando il secondo la superfluità di provvedere sulle altre domande.

La necessità di pronunciare sulle domande di riduzione in pristino, e quindi di demolizione della tettoia, e di risarcimento dei danni assorbe l'esame anche della censura (quarto motivo di ricorso) che ravvisa atti emulativi vietati  dall'art 833 c.c. nelle modalità di esercizio del diritto di mantenere il medesimo manufatto, tendendo la domanda su cui è mancata la pronuncia alla integrale rimozione dell'opera che si assume illegale e pregiudizievole.

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbiti i restanti motivi, e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, che deciderà la causa tenendo conto dei rilievi svolti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018


Avv. Francesco Botta

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