IMPUGNAZIONE CON RICORSO IN LUOGO DI CITAZIONE - CONSEGUENZE - Cass. civ. Sez. III Ord., 13-09-2018, n. 22256

IMPUGNAZIONE CON RICORSO IN LUOGO DI CITAZIONE - CONSEGUENZE - Cass. civ. Sez. III Ord., 13-09-2018, n. 22256

L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente -

Dott. FIECCONI Francesca - rel. Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

Dott. FANTICINI Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13849/2016 proposto da:

I.S.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato I.S.G. difensore di sè medesimo;

- ricorrente -

contro

P.M., nella qualità di unico erede del padre P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LO FASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICE ALBERTO GIUFFRE' giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

P.L.;

- intimato -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., il sig. I.S.G. adiva il Tribunale di Enna per chiedere la condanna dei sig.ri P.L. e P.F. al pagamento della somma di Euro 50.213,44, oltre interessi e spese, risultante da un credito vantato per esborsi anticipati per la registrazione di alcune sentenze e per la notifica di alcuni precetti a loro favore. Si costituivano in giudizio i sig.ri P. e il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in data 03/02/2015, decideva con ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c., comunicata in via telematica in data 04/02/2015, rigettando la domanda per intervenuta prescrizione del credito.

2. Avverso tale pronuncia, il sig. I.S.G. proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c., innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta con ricorso depositato in data 18/02/2015, consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 10/03/2015 e notificato in data 12/03/2015. P.F. e L. eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.

3. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 86/2016 depositata il 31/03/2016, dichiarava inammissibile l'appello perchè proposto con ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 702-quater c.p.c. e, per l'effetto, compensava le spese di lite.

4. Con ricorso notificato in data 20/05/2016, I.S.G. impugna la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta innanzi a questa Corte, deducendo sei motivi di ricorso. Il sig. P.M., quale unico erede del suo dante causa P.F., resiste deducendo l'improcedibilità del ricorso avversario, nonchè la sua inammissibilità; in via subordinata, chiede il rigetto dello stesso nel merito poichè infondato.

Motivi della decisione

1. Il controricorrente eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., assumendo che esso risulta essere stato notificato a mezzo posta il 20 maggio 2006, mentre il ricorso avverso le due pronunce del tribunale e della Corte d'appello è stato depositato in cancelleria il 13.06.2016, oltre il termine scadente il ventesimo giorno perfezionamento della notifica.

1.1. Il rilievo è infondato.

1.2. Nella nota di cancelleria in atti risulta che il ricorso è stato inviato per il deposito il 6/6/2016, prima della scadenza del 9.6.2016. A tal fine non rileva che la cancelleria abbia provveduto a registrare l'atto in data successiva, valendo la data in cui l'atto è stato spedito per via postale ed è stato ricevuto, senza soluzione di continuità causale e temporale, dalla cancelleria (v. Sez. 6-L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014; Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010).

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la falsa ed erronea applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. e la mancanza di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la Corte territoriale ha affermato che l'appello proposto ex art. 702-quater c.p.c., debba essere proposto con atto di citazione. Con il secondo motivo denunzia la falsa ed erronea applicazione dell'art. 121 c.p.c. e l'assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove il Giudice di secondo grado ha affermato che l'appello proposto ex art. 702-quater c.p.c., debba essere proposto con atto di citazione. Con il terzo motivo denunzia la falsa ed erronea applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 1 e la carenza di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in virtù di una nullità non prevista dalla legge. Con il quarto motivo denunzia la falsa ed erronea applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3 e la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello nonostante questo avesse raggiunto lo scopo cui era destinato. Con il quinto motivo, denuncia la falsa ed erronea applicazione degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. e la mancanza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la controversia è stata decisa dalla Corte d'Appello anzichè dal Giudice Monocratico del Tribunale. Con il sesto motivo, denuncia la falsa ed erronea pronunzia, laddove non si è considerato che il Presidente della Corte d'appello ha fissato il termine del 31/03/2016 per la notifica del ricorso e del relativo decreto di comparizione, avvenuta in data 12/03/2016.

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto involgono la medesima questione, vista sotto i diversi profili processuali e d'interpretazione del diritto. Essi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c..

3.1. Con riguardo al procedimento sommario di cognizione, l'art. 704 quater c.p.c., disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345 c.p.c., comma 2. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla Corte d'appello, e non al tribunale in composizione collegiale, nella forma propria dell'atto di appello.

3.2. Nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile ex art. 702-quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, della sua comunicazione di cancelleria, se anteriore, stante la equiparazione dei due termini ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, ai sensi del cit. art. 702-quater c.p.c. (Cass. 6-2, Ordinanza n. 5840 del 08/03/2017). Per una valida decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c., per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c., comma 6, la comunicazione di cancelleria deve avere tuttavia ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (v. Sez. 3, Sentenza n. 7401 del 23/03/2017.

3.3. La previsione di un appello da esercitarsi entro il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione ad opera della cancelleria non intacca il diritto di agire in giudizio costituzionalmente protetto ex art. 24 Cost., trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, nè lede il diritto di difesa, in quanto detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte (Sez. 6-2, Ordinanza n. 11331 del 09/05/2017).

3.4. Posta tale premessa, in ordine alla natura dell'impugnazione regolata dall'art. 702-quater c.p.c., la giurisprudenza ha già da tempo fissato il principio in base al quale l'appello erroneamente proposto con ricorso, anzichè con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione; nè rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poichè il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, nè, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacchè l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017; Cass. SSUU 29014/2014, per i giudizi di opposizione a ingiunzione ex art. 23 L.689/1981; Cass., Sentenza n. 25 febbraio 2009, n. 4498; Sez. 3, Sentenza n. 8947 del 18/04/2006).

3.5. La Corte d'appello, rilevando la tardività della notifica dell'atto di appello rispetto alla data di comunicazione dell'ordinanza, si è pertanto pienamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte.

4. Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico del ricorrente soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

1. Dichiara inammissibile il ricorso;

2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e oneri di legge;

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018


Avv. Francesco Botta

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