PENSIONI " VITTIME DEL DOVERE" - T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 29-03-2018, n. 2006

PENSIONI

I benefici di cui all'art. 1, comma 565, della Legge n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, sono inquadrabili nell'ambito dei diritti soggettivi, e non degli interessi legittimi, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3553 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Gallozzi in Napoli, via S.Maria A Cubito, 550;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Stato Maggiore dell'Esercito, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, con ricorso iniziale ed atti recanti motivi aggiunti:

- del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 115542018 - posizione 37982 SSB, reso nell'Adunanza nr. 902 del 23.01.2018;

- del decreto n. 75 - Posizione n. 37982/SSB, in data 08.02.2018, notificato con nota M D GPREV REG2018 0016137, in data 08.02.2018, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - Servizio Speciali Benefici con il quale l'infermità "Tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto in trattamento ormonosostitutivo con elevati livelli anticorpali" è stata giudicata NON dipendente da causa di servizio e NON riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione.

E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente al riconoscimento:

- dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, ex art. 1 comma 564 della L. n. 266 del 2005 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243 del 2006 , nonché di tutti i benefici economici e giuridici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006 e leggi collegate;

- della dipendenza da causa di servizio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 461 del 2001, dell'infermità "tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto in trattamento ormonosostitutivo con elevati livelli anticorpali";

- della concessione del relativo equo indennizzo in misura congrua e, comunque, non inferiore ad una 8^ categoria Tabella "A", annessa al D.P.R. n. 915 del 1978;

con CONDANNA per le resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente per ciascuna delle provvidenze suindicate il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 marzo 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente invoca l'annullamento degli atti in epigrafe indicati lamentando vizi di violazione di legge, nonché eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e carenza di istruttoria.

Il ricorrente invoca, altresì, la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dello status di 'soggetto equiparato alle vittime del dovere" con tutte le conseguenze di legge.

Tanto premesso, lo spiegato ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo.

Ed invero, osserva il Collegio che la controversia oggetto del presento giudizio riguarda un diritto soggettivo, di natura assistenziale, riconosciuto direttamente dalla legge, che pertanto non rientra nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di pubblico impiego (non privatizzato), attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 133 lett i) c.p.a.; ciò in quanto in presenza dei requisiti normativamente previsti, l'Amministrazione pubblica è assolutamente priva di discrezionalità in ordine sia all'an che al quantum dell'erogazione del beneficio, atteso che tanto i presupposti dell'erogabilità del beneficio in parola, quanto la relativa quantificazione, risultano interamente prefissati dalla legge.

Del resto è noto come "in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale." (cfr. Cassazione Civile, S.U. ordinanza n. 23300 del 16/11/2016 e sentenza n. 759/2017).

Conclusivamente, lo spiegato ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione dell'A.G.O..

Sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, considerato anche che le pronunce sulla giurisdizione dell'A.G.O. da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere


Avv. Francesco Botta

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