Locazione abitativa e commerciale, Si può recedere in anticipo?

Locazione abitativa e commerciale, Si può recedere in anticipo?

Commento alla Cass., civ. sez. III, del 5 aprile 2016, n. 6553 (a cura dell' Avv. Francesco Botta)

Il recesso dal contratto di affitto , considerata la lunga durata di tempo che la legge impone per lo stesso, può dare luogo a dei conflitti tra locatori ed inquilini. Ed invero, molto spesso dei fattori esterni, come esigenze di natura lavorativa o familiare ,inducono il conduttore a chiedere una disdetta anticipata del contratto. Ma quando è possibile agire in tal senso?

Con una recente pronuncia La Suprema Corte di Cassazione (5 aprile 2016 n. 6553) ha affermato che con  riguardo al recesso del conduttore dell’immobile, sia per quanto concerne le locazioni abitative ( di cui all’art. 3 legge 9 dicembre 1998 n. 431) che per locazioni aventi ad oggetto la fruizione di locali commerciali ( ex art. 27 legge 27 luglio 1978 n. 392), i motivi che permettono al conduttore di svincolarsi dal contratto devono essere costituiti da fattori sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei , quindi, alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremisura gravosa per il conduttore la sua prosecuzione.

 

Inoltre,il sopravvenuto squilibrio che rende eccessivamente onerosa  la prosecuzione della locazione ,  deve avere una connotazione oggettiva, in quanto non può avere alcuna rilevanza la personale valutazione del conduttore circa la convenienza o meno della prosecuzione del rapporto. Nel caso sottoposto all’ attenzione della Corte , una inquilina aveva invocato il recesso anticipato dal contratto a causa di un imminente trasferimento in altra città per esigenze lavorative.

Si riporta di seguito,in allegato, il testo della pronuncia:

 

 

Visualizza Cass., civ. sez. III, del 5 aprile 2016, n. 6553


Avv. Francesco Botta

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