Disabili,Certificato ASL "scaduto"? I Permessi ex L.104/92 restano validi

Disabili,Certificato ASL

Commento alla Circolare INPS n.127 dell'8 luglio 2016 (a cura dell' Avv. Francesco Botta)

La Legge n.104/92  costituisce  il  testo normativo di riferimento con riguardo alla tematica dell’ assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di grave handicap.

Gli effetti di tali norme,che vedono quali destinatari principali i disabili, hanno tuttavia una particolare incidenza anche sui loro familiari e prossimi congiunti conviventi.

Ed invero lo spirito promotore della Legge n. 104/92 è stato quello di garantire ai soggetti colpiti da gravi affezioni, un adeguato sostegno che si concretizzasse anche in un supporto al nucleo familiare, con “…interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente”  (Art.8, comma 1 lettera a).

Ai sensi dell’ art. 33 , inoltre, i prossimi congiunti che rivestono la qualifica di Lavoratore Dipendente, hanno diritto a dei permessi retribuiti nonché, secondo il disposto del comma 5 del medesimo articolo, “…a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Ebbene, i verbali delle Commissioni Asl di cui all'art. 4 legge n. 104/92 , relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità ,in forza dei quali si ottengono i  richiamati benefici, possono essere oggetto di revisione nell'ambito di una successiva visita medica.

In principio la Legge prevedeva che, in pendenza di tale revisione, si perdessero tutti i benefici sino all’esito della visita medica. Tale disposizione ha ingenerato,senza dubbio, un grave nocumento per i destinatari, atteso che, a causa dei farraginosi procedimenti burocratici, molto spesso, l’iter sanitario si concludeva a distanza di svariati mesi, durante i quali il disabile non poteva fruire di alcuna assistenza.

Tale principio è stato di recente modificato dal Legislatore che ha messo un punto fermo sulla portata e sugli effetti delle visite di revisione, chiarendo che le attestazioni rilasciate dalle Commissioni, hanno effetto sino a quando non subentra una decisione diversa.

Ed infatti la Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/14 con il comma 6 bis dell’ art. 25 , ha definitivamente chiarito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità , conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.La stessa norma stabilisce pure che “ la convocazione a visita nei casi di verbali per cui sia prevista la rivedibilità è di competenza dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” e quindi non delle Commissioni mediche presso le ASL.

In ossequio alla nuova disciplina, con la circolare n 127/2016 dell’ 8 luglio 2016,  l'Inps ha inteso fornire istruzioni operative e chiarimenti per quanto attiene la proroga degli effetti del verbale in base al quale sono state rilasciate le autorizzazioni per permessi e i congedi riconosciuti ai lavoratori ai sensi della L. n. 104/1992, quando tale verbale sia sottoposto ad iter di revisione.

Per ogni ulteriore approfondimento si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Circolare:

Visualizza Circolare INPS numero 127 del 08-07-2016


Avv. Francesco Botta

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