Focus Giuridici - Il Patto di Famiglia

Focus Giuridici - Il Patto di Famiglia

La Legge n. 55 del 14 febbraio 2006 ha introdotto nell’Ordinamento Italiano l’istituto del patto di famiglia.

Tale intervento legislativo ha trovato il proprio impulso nella Raccomandazione della Commissione Europea n.94/1069 del 7 dicembre 1994 ”sulla successione nella piccola e media impresa”.

L’intendimento  della Commissione è stato quello di sollecitare gli Stati Membri ad adottare misure idonee affinchè i dettami del diritto successorio interno,non mettessero in pericolo la continuità dell’impresa.

Più invasiva è apparsa la successiva Comunicazione n.98/C93/02 con la quale l’Organismo Europeo ha rilevato la necessità di eliminare il divieto dei patti successori,in quanto la loro proibizione complicava inutilmente una sana gestione patrimoniale.

In tale contesto ,il Legislatore Italiano ha introdotto un nuovo capo, il V bis (art.768 bis -768 octies) titolato “Del patto di famiglia” nel libro II titolo IV del codice civile,apportando anche una modifica all’art. 458 c.c. ,il cui tenore: “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi”.

Dalla lettura della norma ,si evince che il divieto dei patti successori non può configurare un principio cardine del diritto successorio ma degrada a semplice eccezione al principio dell’autonomia privata delle parti, come del resto già sapientemente colto dalla Giurisprudenza in periodo antecedente la modificazione della norma(Cass. Civ. n. 12906/1995).

Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale inter vivos ad effetti reali rientranti nell’ambito degli atti a titolo gratuito(preciso che alcuni Autori in dottrina, come verrà più ampiamente trattato in seguito, dissentono sul punto,connotando l’istituto quale atto di natura  meramente divisoria).

Tale strumento consente al titolare dell’ impresa di anticipare il momento del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali,ad uno o più discendenti.

Finalità evidente di questo contratto è quindi una regolamentazione preventiva dei rapporti successori con effetti immediati non subordinati all’”evento morte” del disponente.

La natura giuridica dell’istituto è molto dibattuta in dottrina ed ha portato gli interpreti a teorizzare numerose ricostruzioni.

Una parte degli autori,rilevando l’introduzione di una nuova fattispecie negoziale prima sconosciuta,ha individuato nel patto di famiglia un nuovo tipo legale ossia un contratto nominato tipico, regolato da autonoma disciplina.

Questa teoria non è stata accolta in modo unanime, tanto che altri studiosi hanno inteso ricondurre la figura in esame entro schemi contrattuali già disciplinati dal codice civile

Tra le diverse ipotesi il patto di famiglia è stato avvicinato alla donazione, al contratto in favore di terzo nonchè al contratto “mixtum cum donatione”.

Coloro i quali riconducono l’istituto alla donazione, muovendo da considerazioni di natura letterale, rilevano che il Legislatore nell’art. 768 sexies c.c. usa il termine “beneficiari” per designare gli assegnatari dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie, e quindi la terminologia tipica per individuare i destinatari di un atto di liberalità.

Secondo tali autori lo spirito di liberale sarebbe altresì dimostrato dalla carenza di un qualsivoglia interesse di natura economica in capo al disponente.

Taluno ha inoltre qualificato il patto di famiglia alla stregua di unna donazione modale in cui il “modus” sarebbe costituito dall’obbligo di liquidazione di cui all’art. 768 quater c.c.

I sostenitori del contratto divisorio ,invece,affermano che con il patto di famiglia si avrebbe una successione anticipata in ordine al bene trasferito,nella quale le ragioni dei legittimari,normalmente tutelate “post mortem” attraverso riduzione e collazione,trovano una tutela anticipata che consiste nel credito dei legittimari non assegnatari pari alla quota di legge sul bene trasferito.

Altri Autori, sempre nello stesso filone dottrinale,nel valutare l’istituto lo hanno assimilato allo schema  di cui all’art. 720 c.c. sottolineandone la funzione distributiva che è tipica dei fenomeni divisori.

Altra tesi è quella che inquadra la fattispecie del patto di famiglia nel contratto a favore di terzo.

Secondo questo orientamento,la disciplina dettata dall’ art. 1411 e seguenti del codice civile sarebbe l’unico strumento normativo idoneo a giustificare come l’attribuzione effettuata dall’assegnatario dell’azienda in favore degli altri soggetti non assegnatari,possa essere imputata alla legittima di costoro ed individua nel disponente il dante causa di tale attribuzione.

Secondo questa ricostruzione l’assegnatario dell’azienda o partecipazioni societarie ,agirebbe in qualità di “promittente”,fungendo da strumento attuativo dell’interesse del disponente ossia,secondo lo schema di cui all’art.1411 e seguenti c.c. dello “stipulante”.

Un ultimo filone della dottrina ha avvicinato il patto di famiglia  al negozio “mixtum cum donatione” e quindi nella categoria dei negozi misti.

Tali studiosi hanno ravvisato nell’istituto una causa mista o complessa ,in quanto accanto alla causa di liberalità che contraddistingue il trasferimento dell’azienda in favore del o dei discendenti,è presente una causa solutoria che riguarda la liquidazione dei diritti di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari,salvo loro rinunzia.

Ai sensi dell’ art. 768 ter c.c. il contratto deve essere inderogabilmente essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità.

A tal proposito è giusto sottolineare che, qualora si aderisse alla tesi della donazione,sarebbe necessaria la forma solenne e quindi la presenza irrinunciabile dei testimoni.

Per espressa previsione legislativa (art 768 quater c.c.),al patto,oltre al discendente beneficiario devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Il contratto può essere sciolto o modificato dai medesimi soggetti che hanno concluso il patto,mediante diverso contratto o attraverso recesso,qualora espressamente previsto.

 

 


Avv. Francesco Botta

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